Art. 5.
(Qualifiche professionali).

      1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

          a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

          b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

          c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;

          d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.